La riforma porterà alcuni cambiamenti per quanto riguarda l’iscrizione ad Enasarco. Resta ovviamente l’obbligo di iscrizione per tutti gli agenti, operanti in forma individuale, societaria o associata, che svolgono la propria attività di agenzia in Italia per ditte italiane o straniere con sede o dipendenza nel territorio nazionale.
In aggiunta però è stato introdotto anche un richiamo alle norme dell’Unione Europea sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per garantire l’iscrizione anche a tutti coloro che svolgono attività di agenzia abitualmente e in misura prevalente sul territorio italiano. Ogni azienda comunitaria è tenuta, in materia di contributi, ad adeguarsi alle norme vigenti nel Paese dove opera il lavoratore. Con l’Articolo 2 del nuovo Regolamento si sono semplificate le procedure: la ditta non dovrà più inviarci l’atto d’obbligo per l’iscrizione dell’agente. Gli agenti operanti sul territorio nazionale vanno comunque iscritti e versati i contributi. La ditta comunitaria, anche se priva di sede o dipendenza in Italia, sarà comunque obbligata al versamento del contributo Enasarco per gli agenti che operano abitualmente (oppure esercitano una parte sostanziale dell’attività) nel nostro Paese.
Al contrario, non deve essere iscritto ad Enasarco l’agente italiano che svolge la propria attività abitualmente all’estero per una ditta straniera: in questo caso, si applica la normativa previdenziale dello Stato comunitario dove opera il lavoratore (tuttavia l’agente potrà effettuare un’iscrizione facoltativa ad Enasarco).
Riportiamo di seguito alcuni esempi di casistiche che prevedono l’obbligatorietà o meno dell’ iscrizione ad Enasarco:
| LUOGO ATTIVITA’ DELL’AGENTE | DITTA MANDANTE | SEDE O DIPENDENZA | ISCRIZIONE |
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Abitualmente in ITALIA |
Tedesca (o di altro Paese Ue) |
In Italia |
OBBLIGATORIA |
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Abitualmente in ITALIA |
Francese (o di altro Paese Ue) |
Solo all’estero |
OBBLIGATORIA |
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Abitualmente all’ESTERO (agente italiano) |
Spagnola (o di altro Paese Ue) |
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FACOLTATIVA |
Un mio cliente italiano residente in iItalia, opera esclusivamente con clienti esteri. Le vendite vengono perfezionate o nelle sede del cliiente oppure tramite email o fax. Le provviggioni inerenti queste transazioni sono soggette all’Enasarco?
Buongiorno Massimo, è opportuno specificare dove viene materialmente svolta l’attività, aspetto determinante per valutare se la ditta mandante italiana ha l’obbligo (o meno) di iscrivere l’agente. Ad esempio: se l’attività di agenzia fosse svolta esclusivamente all’estero l’iscrizione ad Enasarco non sarebbe obbligatoria. Se l’agente operasse abitualmente (oppure esercitasse una parte sostanziale dell’attività) nel nostro Paese, la ditta mandante sarebbe obbligata a iscriverlo alla Fondazione. Saluti
Buon giorno, vorrei porre due questiti per miei clienti studio:
1) una società srl italiana con mandato da società italiana per intermediazione su vendite ue e extra ue deve essere iscritta all’Enasarco?
2) una società srl italiana con socio unico straniero e consiglio di amministrazione (presidente/legale rappresentante straniero, delegato straniero, delegato italiano) che opera in italia per conto di società tedesca è obbligata ad iscriversi?
Buongiorno, nel primo caso è opportuno specificare dove viene materialmente svolta l’attività, aspetto determinante per valutare se la ditta italiana ha l’obbligo o meno di iscrivere l’agente. Infatti se l’attività di intermediazione viene svolta esclusivamente all’estero l’iscrizione ad Enasarco non è obbligatoria. Ad esempio: nel caso di un agente che effettua una vendita a clienti esteri presso uno show room italiano è obbligatorio versare il contributo Enasarco in quanto l’attività di vendita si è svolta in Italia. Per quanto riguarda la seconda domanda, se la società srl opera abitualmente (oppure esercita una parte sostanziale dell’attività) nel nostro Paese, la ditta mandante è obbligata a iscriverla alla Fondazione. Saluti
Buongiorno,
sono il consulente di una società di diritto svizzero che vorrebbe avvalersi di un agente italiano costituito nella forma di società di capitali.
La società svizzera non ha sede nè altra dipendenza in Italia.
L’art. 2 comma 2 del nuovo Regolamento Enasarco prevede l’obbligo di iscrizione all’Enasarco della società mandante comunitaria quando l’agente italiano opera abitualmente in Italia.
Tale previsione è confermata dalla Relazione illustrativa del nuovo Regolamento delle Attività Istituzionali, ma mai nulla si dice in merito alle società mandanti Svizzera.
Per tale motivo Vi chiedo cortesemente di dirmi se anche la società di diritto svizzero che si avvale di un agente italiano (srl) è obbligata ad iscriversi all’Enasarco e Vi chiedo un qualsiasi riferimento (legge, circolare etc.) da cui si evince tale obbligo o la facoltà di iscrizione.
Vi ringrazio per la collaborazione. Distinti saluti.
Gentile Diego, in base al Regolamento Enasarco le ditte dei paesi extracomunitari non sono obbligate all’iscrizione, salvo quanto previsto da disposizioni europee e internazionali. Saluti
Vi sarei grato se poteste farmi sapere circa quanto appresso.
Un cliente del mio studio legale specializzato in diritto d’agenzia, ha cittadinanza esclusivamente italiana, ma è residente californiano con Carta Verde USA.
La residenza anagrafica comunale la ha ovviamente anche in Italia .
Di fatto non riceve posta in Italia, bensì solo in USA , ma se necessario può riceverla anche in Italia.
Non presenta la dichiarazione redditi in Italia, bensì in America perche’ non ha redditi in Italia vivendo in USA da 10 anni, ma se necessario potrà presentarla anche in Italia aprendo una partita iva, salvo approfondire le convenzioni in materia impositiva tra USA e Italia per i casi come quello di specie.
Sta stipulando mio tramite un mandato agenziale con una preponente italiana, regolato per le liti eventuali ed il trattamento dalla giurisdizione italiana secondo leggi italiane e l’ AEC italiano.
Il mandato pero’ si svolgerà esclusivamente in America e il pagamento delle provv.ni accreditato in USA.
La domanda è se puo’, con opzione facoltativa pattizia, esser comunque iscritto all’ENASARCO, ma magari non all’INPS. Ringrazio anticipatamente per quanto potrete aiutarmi a risolvere questi quesiti.
Avv. Dario DE LANDRO – Napoli
Gentile Dario, secondo il Regolamento Enasarco, la ditta mandante non è obbligata ad iscrivere alla Fondazione gli agenti che operano esclusivamente all’estero. Tuttavia il suo cliente può avvalersi della facoltà di iscrizione alla Fondazione con onere a suo esclusivo carico, presentando la documentazione che attesti l’effettivo svolgimento dell’attività di agenzia.
Buon giorno, per un agente italiano che opera per una preponente italiana,in Italia ed all’estero,non ho compreso bene la norma del nuovo regolamento. Come si devono valutare i termini “opera abitualmente in Italia ” oppure esercitano una parte sostanziale dell’attivita’ in Italia?.Devono essere stimati in relazione al tempo impiegato e/o al fatturato di vendite? Grazie e saluti.
Buongiorno Emanuele, se la ditta ha sede o dipendenza in Italia, come lei indica, l’iscrizione all’Enasarco è obbligatoria. Cordiali saluti.
buon giorno, vorrei sapere se mia moglie diplomata con maturità 5 anni come segretaria d’amministrazione puo ottenere l’iscrizione all’albo diretta in qualità del suo diploma o deve obbligatoriamente frequentare i corsi.
grazie
Buonasera Valter, per quanto riguarda l’iscrizione alla Fondazione Enasarco non è più obbligatorio il requisito dell’iscrizione al ruolo degli agenti presso la CCIAA ( previsto dalla L.204/85). Per quesiti specifici relativi all’iscrizione all’albo, La invitiamo a rivolgersi direttamente alla Camera di Commercio. Saluti